V I S U A L I Z Z A D I S C U S S I O N E |
esgufer |
Posted - 23 apr 2004 : 17:38:16 ciao lambrettari, ho acquistato una lambretta Li 150 2°serie completa di targa e documenti originari, ma radiata d'ufficio dal PRA di Milano. il venditore del mezzo è il figlio (erede) dell'intestatario del libretto (ormai defunto). premesso di non avere stipulato alcun atto di vendita, cosa devo fare per la reiscrizione del mezzo mantenendo targa, libretto e foglio complementare originari???? E' necessario avere l'atto di vendita con l'erede del defunto intestatario???..oppure può essere chiunque a fare le veci del venditore e padrone fittizio??? superando questo ostacolo con i vostri preziosi consigli, è corretta la seguente procedura per la reiscrizione al pra:
1) iscrizione ad un club (ASI FMI ecc..) 2) iscrizione al registro Storico (ASI o FMI) 3) pagare tre anni di bollo retroattivi con il 50% di maggiorazione 4) iscrizione al pra 5) collaudo presso motorizzazione civile 6) iscrizione al ministero dei trasporti fine
Vi prego di aiutarmi e corregere gli eventuali errori sulla prassi da seguire. Grazie |
6 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
vespamodelli |
Posted - 04 mag 2004 : 10:59:18 Se il veicolo è radiato basta una scrittura privata con firme autentiche. L'articolo 2688 si applica ai mezzi regolarmente iscritti al PRA |
esgufer |
Posted - 28 apr 2004 : 19:59:45 grazie!!! |
billy ardox |
Posted - 27 apr 2004 : 14:22:04 L'art. 2688 del codice civile prescrive la continuità nelle trascrizioni di proprietà dei beni. Un bene registrabile deve cioè passare di mano da un proprietario all'altro senza soluzioni di continuità, cioè deve esservi sempre un atto tra il precedente ed il successivo. Fare un atto EX art.2688 c.c. vuole quindi dire fare un atto AL DI FUORI ( cioè ex ) di questo articolo. Un atto di questo tipo è cioè ammesso, ma proprio perchè al di fuori del c.c. può essere teoricamente contestato dal proprietario originario indicato sul libretto. Va da sè che se si è tranquilli che ciò non possa accadere, l'atto ex art. 2688 si può fare senza problemi.In ogni caso ribadisco : prima di fare atti inutili consultare il proprio PRA : provincia che vai PRA che trovi......... Giovanni
|
esgufer |
Posted - 26 apr 2004 : 18:46:03 cos'è l'art.2688???
citazione: Messaggio inserito da Isoscooter
concordo con Giovanni, premetto che questa pratica col matenimento dei documento non l'ho ancora fatta, ma dalle informazioni che ho acquisitoil passaggio di proproietà è sempre necessario. Se non è possibile con gli eredi, raramente sono uno solo, rivolgiti ad una agenzia per fare quello con l'articolo 2688.
Ricordati che il foglio complememtare deve essere sostitui per forza, puoi solo trattenere il precedente solo con la denuncia di smarrimento. Completata la iscrizione al PRA non devi fare altro che sottoporre il veicolo a revisione.
|
Iso |
Posted - 25 apr 2004 : 19:37:17 concordo con Giovanni, premetto che questa pratica col matenimento dei documento non l'ho ancora fatta, ma dalle informazioni che ho acquisitoil passaggio di proproietà è sempre necessario. Se non è possibile con gli eredi, raramente sono uno solo, rivolgiti ad una agenzia per fare quello con l'articolo 2688.
Ricordati che il foglio complememtare deve essere sostitui per forza, puoi solo trattenere il precedente solo con la denuncia di smarrimento. Completata la iscrizione al PRA non devi fare altro che sottoporre il veicolo a revisione. |
billy ardox |
Posted - 24 apr 2004 : 20:42:14 No, a mio avviso non è necessario avere l'atto di vendita dell'erede : consiglio, prima di fare atti con qualunque non intestatario di sentire il PRA della tua città, magari accettano una autocertificazione. La procedura da te indicata è corretta, a parte secondo me la pos. 5 ( il collaudo diventa una revisione da fare presso qualunque officina autorizzata ) e pos. 6 che francamente non so cosa sia, ma che non ritengo necessaria. Ciao Giovanni
|