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Jafo
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Il mio Garage

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Inserito il - 24 mar 2006 :  09:04:14  Mostra Profilo Rispondi Rispondi Quotando
il problema sta nel capire quanto devo pagare il bollo!?!
o meglio ormai l'ho già pagato 21 euro compreso spese aci ma alcuni amici + gente del presente forum mi hanno detto che in lombardia si deve pagare 10 euro.
A questo punto mi sono recato nell'agenzia aci e gli ho chiesto spiegazioni...
Mi hanno risposto che si pagava 10 euro prima del 2003 ma dal 2003 in avanti si paga 21!

VI TORNA?

Per 10 euro sono quello di prima ma vorrei capire come funziona...
ciao grazie

JaFo

Jafo
Junior +


Bergamo - BG
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Il mio Garage

289 Messaggi
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Inserito il - 24 mar 2006 :  09:32:51  Mostra Profilo Rispondi Rispondi Quotando
scusate ma ho trovato la risposta da solo! la pubblico per chi si volesse togliere dei dubbi:
Riduzioni per la tassa automobilistica


La tassa automobilistica regionale di proprietà è ridotta del:

75% per autovetture adibite a servizio pubblico da piazza
50% per autovetture adibite a noleggio con conducente per trasporto persone
40% per autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida
30% per autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente
20% per autoveicoli trasporto cose di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, trattori stradali per il traino di semirimorchi, muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore o di sospensione ad essa equivalente.

Inoltre, per gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, ad uso privato , destinati esclusivamente al trasporto di persone, secondo le caratteristiche tecniche annotate nella carta di circolazione, purchè in regola con il "bollino blu", è previsto il pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione nelle seguenti misure fisse:

Euro 30,00 per gli autoveicoli
Euro 20,00 per i motoveicoli.
Sono considerati ultraventennali gli autoveicoli ed i motoveicoli che nel corso dell'anno compiono venti anni dalla data della costruzione ( per anno di costruzione si presume l'anno in cui il veicolo è stato immatricolato in Italia o all'Estero).

Rif. Normativi: l.r. 14/07/2003, n. 10

http://www.tributi.regione.lombardia.it/servlet/ContentServer?pagename=VortaleTributario%2FPage%2FPT_tributo_l3&c=Page&cid=1085090661686&path=01%3B06%3Ba&qualepresentazione=p43&qualesezione=presentazioni&qualetributo=T04&rendermode=preview&stato=Variables.stato


JaFo
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eleboronero
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Inserito il - 24 mar 2006 :  14:18:58  Mostra Profilo Rispondi Rispondi Quotando
gia',ma se il mezzo a 30 anni e piu'......10,31 euro
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Jafo
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Il mio Garage

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Inserito il - 24 mar 2006 :  17:07:52  Mostra Profilo Rispondi Rispondi Quotando
qua non c'è scritto.
si parla di ultraventennali e basta.
dai 20 in poi non c'è nessun altra distinzione o fascia d'età.

Regione Lombardia
L.R. 14/07/2003, n. 10

Art. 48 - (Veicoli ultraventennali, veicoli storici e d'epoca, riduzioni ed esenzioni)

1. Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa, i soggetti individuati all'articolo 38, comma 1, per i motoveicoli e per gli autoveicoli, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché sottoposte alla verifica delle emissioni dei gas di scarico di cui alla d.g.r. 11 ottobre 2000, n. 1529 (Criteri e procedure per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento) e successivi provvedimenti attuativi, al punto 1 dell'articolo 7 del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni e alla direttiva 7 luglio 1998 del Ministro dei lavori pubblici(Direttiva sul controllo gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'articolo 7 del nuovo codice della strada), nonché al decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163(Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), nonché all'articolo 80, comma 3, del d.lgs. 285/1992, che dispone circa la revisione dei veicoli unitamente al controllo dei gas di scarico. La tassa automobilistica regionale di circolazione è dovuta nella misura fissa di 30,00 euro per le autovetture e di 20,00 euro per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale e, cioè, utilizzati nell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni. [1]
2. Salvo prova contraria, i veicoli, di cui al comma 1, si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
3. In assenza delle verifiche previste al comma 1, i soggetti in esso indicati sono tenuti al pagamento della corrispondente tassa automobilistica regionale di proprietà secondo le modalità fissate agli articoli 40e 41, nonché delle sanzioni amministrative tributarie, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Allo scopo, oltre alla verifica d'ufficio mediante incrocio dei dati contenuti nel ruolo regionale della tassa automobilistica regionale di proprietà con i dati dei veicoli assoggettati alla campagna del controllo dei gas di scarico, gli organi preposti al controllo della circolazione stradale redigono apposito processo verbale di constatazione da inoltrare alla Regione.
4. Gli autoveicoli ed i motoveicoli di interesse storico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali di proprietà purché rispondenti ai requisiti indicati nell'articolo 60 del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni. [2]
5. La tassa automobilistica regionale di proprietà è ridotta nella misura seguente per:
a) autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75 per cento;
b) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40 per cento;
c) autoveicoli per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, riduzione del 20 per cento.
c-bis) autovetture da noleggio di rimessa, riduzione del 50 per cento; [3]
c-ter) autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa, riduzione del 30 per cento. [3]

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono applicabili le riduzioni stabilite dalla normativa statale vigente.
7. Ai casi di esenzione previsti dall'articolo 17 del d.P.R. 39/1953 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
a) esenzione permanente per i veicoli elettrici e per i veicoli con alimentazione esclusiva a gas;
b) esenzione per gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
c) esenzione per gli autoveicoli adibiti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o allo spurgo dei pozzi neri, l'attrezzatura dei quali sia fissa e permanente oppure, qualora scarrabile ed intercambiabile, sia vincolata a struttura con medesima caratteristica;
d) esenzione per le autoambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti o di soccorso e per i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

8. È istituito l'albo dei veicoli della Regione esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà . L'albo è costituito dai veicoli di cui la Giunta o il Consiglio regionale risultino proprietari negli archivi del PRA.

Note:

1 Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), L.R. 24 marzo 2004, n. 5, a decorrere dal 27 marzo 2004.

2 Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. j), L.R. 24 marzo 2004, n. 5, a decorrere dal 27 marzo 2004 e, successivamente, dall'art. 7, comma 5, lett. a), L.R. 3 agosto 2004, n. 19, a decorrere dal 7 agosto 2004.

3 Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. k), L.R. 24 marzo 2004, n. 5, a decorrere dal 27 marzo 2004.

JaFo
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Jafo
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Inserito il - 24 mar 2006 :  17:10:50  Mostra Profilo Rispondi Rispondi Quotando
scusa eleboronero ma tu dove lo paghi? in posta o all'aci?
ciao

JaFo
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eleboronero
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Inserito il - 24 mar 2006 :  17:15:07  Mostra Profilo Rispondi Rispondi Quotando
all'aci x quelle senza esenzione totale trentennali; in posta x le 20/30
ciao
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Jafo
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Inserito il - 24 mar 2006 :  17:26:37  Mostra Profilo Rispondi Rispondi Quotando
in quale regione abiti?

JaFo
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eleboronero
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Inserito il - 24 mar 2006 :  17:32:31  Mostra Profilo Rispondi Rispondi Quotando
emilia romagna
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Jafo
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Inserito il - 24 mar 2006 :  17:36:38  Mostra Profilo Rispondi Rispondi Quotando
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
svelato il mistero!
OGNI REGIONE DECIDE LA TASSA!!!!



JaFo
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alfred
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Bormio - SO
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Inserito il - 24 mar 2006 :  17:52:47  Mostra Profilo Rispondi Rispondi Quotando
regione lombardia 20 euro per le vecchette con 20 anni compiuti
ciao alfred
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vespamodelli
Master +



Lecce - LE
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Inserito il - 26 mar 2006 :  21:31:59  Mostra Profilo Rispondi Rispondi Quotando
Ogni regione ha leggiferato a modo suo.

Chi cambia le marce non cambierà mai la lamiera con la plastica!!!
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Jafo
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Bergamo - BG
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Inserito il - 27 mar 2006 :  08:32:09  Mostra Profilo Rispondi Rispondi Quotando
esatto vespamodelli,
io avevo il dubbio x' alcuni mi avevano detto che pagano 10 euro.
all'aci mi hanno detto che in teoria è possibile x' prima del 2003 si pagava tale cifra e se qualcuno si è racato a pagare il bollo presso gli uffici postali con il bollettivo dell'anno precedente ha continuato a versare 10 euro non rispettando la legge introdotta nel 2003.
ciao

JaFo
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